Il position paper di Gruppo 183 prende in esame i molteplici tentativi di riforma della governance in materia di difesa del suolo. Tentativi intrapresi praticamente da tutti i governi nell'ultimo decennio che, senza una visione di ampio respiro, hanno limitato i loro sforzi alla costruzione di cabine di regia, sempre riproposte in sostituzione delle precedenti e diversamente rinominate, con lo scopo di rimuovere gli impedimenti che continuano a frenare l'attuazione dei progetti di prevenzione dei dissesti e di mitigazione dei rischi idraulico e idrogeologico.
Nulla è stato fatto invece per ricostituire il filo interrotto che dovrebbe legare l'attuazione degli interventi di mitigazione alla pianificazione di bacino.
Occorre allora rivalutare il ruolo delle Autorità di bacino distrettuali nella definizione del quadro delle opere di prevenzione e delle rispettive priorità. Che è esattamente quanto stabilito prima dalla legge quadro sulla difesa del suolo (183/1989), poi dal codice dell'Ambiente (152/2006).
Il decennio appena trascorso ha visto numerosi tentativi di riforma della governance. Nel 2014 fu istituita dal governo Renzi la struttura di missione “Italia Sicura”, su un’idea dell’architetto e senatore a vita Renzo Piano, con il compito di coordinare tutte le strutture dello Stato per attivare cantieri con gli oltre 2,4 miliardi di euro non spesi dal 1998.
A luglio 2018, con il governo giallo-verde, un decreto-legge cancellò la Struttura di Missione e restituì al Ministero dell’Ambiente le funzioni in materia di emergenza ambientale, contrasto al dissesto idrogeologico, difesa e messa in sicurezza del suolo e sviluppo delle infrastrutture idriche. Qualche mese dopo, con un secondo decreto-legge, si stabilì di costituire una nuova cabina di regia, con il compito di «verificare lo stato di attuazione degli interventi connessi a fattori di rischio per il territorio, quali dissesto idrogeologico, vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, situazioni di particolare degrado ambientale necessitanti attività di bonifica e prospettare possibili rimedi»[1]. La cabina di regia fu poi istituita a febbraio 2019 e battezzata “Strategia Italia”[2]. Contemporaneamente, su proposta del Ministero dell’Ambiente, fu varato il “piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela delle risorse ambientali”, detto anche “Proteggitalia”, che contava su una dotazione economica di 14,3 miliardi di euro per il triennio 2019-2021[3].
Passa il tempo, cambiano i governi. Col governo di destra uscito dalle elezioni del 2022 scompare dai radar “Strategia Italia”. Ora c’è il dipartimento “Casa Italia”, incardinato nella Presidenza del Consiglio dei ministri, che supporta nello svolgimento dei compiti relativi alle «attività di prevenzione e di contrasto al dissesto idrogeologico e di riduzione del rischio sismico, nonché alle attività connesse a singoli progetti di valorizzazione e sviluppo del territorio»[4].
Nel frattempo si succedono gli eventi disastrosi: ultimi la frana di Niscemi (gennaio 2026) e quella di Petacciato (aprile 2026). Per entrambe si tratta di una instabilità nota da decenni o da secoli; per entrambe vi sono finanziamenti non spesi da tempo e tardivi progetti di consolidamento.
Sul Sole 24 ore dell’11 aprile 2026 si apprende dell’esistenza di un nuovo disegno di legge che «dovrebbe dare il via a un Piano nazionale contro il dissesto idrogeologico», ma è «fermo in un Dipartimento del ministero dell’Ambiente da ben 28 mesi»[5] (più o meno, dalla fine del 2023). Nella bozza di decreto, proposto dal Ministro per la Protezione Civile, si legge dell’istituzione di un “Sistema nazionale difesa suolo”, il cui cuore è ancora una cabina di regia destinata a soppiantare la vecchia “Strategia Italia”. La nuova cabina di regia (non sappiamo se e come sarà battezzata, probabilmente “Qualcosa Italia”) dovrà «predisporre e presentare, entro tre mesi e 15 giorni dall’approvazione del testo, il Piano nazionale antidissesto: un programma dettagliato con la mappa degli interventi strategici sopra i 10 milioni di euro ritenuti necessari»[6]. E intanto al Ministero dell’Ambiente si lavora al “piano per la mitigazione del rischio idrogeologico” – edizione 2026, «chiedendo alle Regioni di presentare le proprie proposte nei limiti delle risorse disponibili»[7]. Chi è in grado di capire quale possa essere la differenza sostanziale tra piano per la mitigazione del rischio idrogeologico e piano antidissesto merita un premio in dobloni d’oro.
Più che a un’evoluzione fisiologica della governance viene da pensare al volo pazzo di un moscone chiuso in una campana di vetro, allo zigzagare della sua traiettoria di volo, alle innumerevoli testate che si infrangono sulla parete trasparente nel vano tentativo di uscire all’aperto.
Di fronte al gravissimo scollamento che continua a essere registrato tra programmi di finanziamento e interventi reali ci si concentra da qualche decennio sulla ricerca di un organismo di coordinamento, una cabina di regia che ricostruisca il filo interrotto tra le intenzioni e i risultati. Ma il filo c’è, anche se nessuno se ne avvede, ed è stato formato nel 1989 con la legge quadro sulla difesa del suolo, che affidava alle nascenti Autorità di bacino il compito di pianificare azioni condotte con la visione d’insieme dei problemi dei singoli bacini, ma anche compiute con unità di criteri e di attuazione.[8]
Succede ora – ed è prassi consueta – che per la redazione dell’ennesimo piano nazionale il Ministero chieda alle Regioni di presentare le proprie proposte, scavalcando così d’un pezzo le Autorità di Bacino e i relativi piani, che secondo il codice dell’Ambiente avrebbero dovuto contenere l’indicazione delle opere necessarie per la prevenzione dei dissesti (art. 65, comma 3, lett. d) e le priorità degli interventi ed il loro organico sviluppo nel tempo, in relazione alla gravità del dissesto (art. 65, comma 3, lett. s).
Vero è che l’art. 65 è uno dei tanti a cui non è stata mai data applicazione. Nessun piano di bacino è stato mai approvato in Italia. Ci si è accontentati di piani stralcio, adottati nelle more dell’approvazione dei piani di bacino, contenenti l’individuazione delle aree a rischio idrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia e la determinazione delle misure medesime (art. 67, comma 1).
Si è sempre trascurato di definire il quadro delle opere e delle rispettive priorità e di elaborare i relativi programmi triennali di intervento, contenenti l’indicazione dei mezzi per farvi fronte e della relativa copertura finanziaria (art. 69). Si è preferito recitare a soggetto, lasciandosi condurre dalle occasionali emergenze idrogeologiche o dai desiderata di regioni ed enti locali, mantenendosi a rispettosa distanza dal copione della pianificazione che potrebbe, senza nessuna altra cabina di regia, stabilire la natura e l’urgenza degli interventi di mitigazione del rischio.
Per fortuna l’elaborazione e gli aggiornamenti dei piani di settore hanno consentito alle Autorità di bacino distrettuali di acquisire una cospicua messe di dati, sufficienti a costruire precisa diagnosi delle condizioni di criticità rilevabili sul territorio e a consentire la definizione di un quadro generale degli interventi di prevenzione dei dissesti.
E allora la soluzione sta nel tornare a una sensata applicazione del codice dell’ambiente, che in sede di revisione dovrà essere solo sfrondato di qualche procedura eccessivamente intricata, liberato dalla sovrapposizione delle competenze di troppi soggetti pubblici, purgato delle norme obsolete, inapplicate e inapplicabili.
[1] Decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, in GU supplemento ordinario n. 269 del 19/11/2018.
[2] DPCM 15 febbraio 2019, Istituzione della cabina di regia Strategia Italia, in GU serie generale n. 88 del 13/4/2019.
[3] DPCM 20 febbraio 2019, Approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, in GU serie generale n. 88 del 13/04/2019.
[4] Cfr. sito web del Dipartimento Casa Italia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, https://www.casaitalia.governo.it/generali/dipartimento/competenze/. Ultima consultazione 11 aprile 2026.
[5] M. Perrone, Dissesto idrogeologico, fermo da 28 mesi il Piano che riporta la regia a Palazzo Chigi, in Il Sole 24 ore, 11 aprile 2026.
[6] Ibidem.
[7] Ibidem.
[8] Commissione interministeriale per lo studio della sistemazione idraulica e della difesa del suolo, Atti della Commissione, volume primo – Relazione conclusiva, Roma, 1970, p.880, consultabile in rete all’indirizzo: https://old.censu.it/wp-content/uploads/demarchi/Volume%20Primo.pdf. Ultima consultazione 26/01/2026.