Il tema del contrasto al consumo di suolo, mai affrontato fino a oggi in maniera risoluta dal Legislatore benché assuma - come da periodiche rilevazioni ISPRA - connotati sempre più allarmanti, è al centro delle politiche di governo del territorio e di prevenzione dei dissesti.
La sua rilevanza è oggi accresciuta con l'approvazione del regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura, che obbliga tra l'altro gli Stati membri a provvedere affinché non si registri alcuna perdita netta della superficie nazionale totale degli spazi verdi urbani, né di copertura della volta arborea urbana nelle zone di ecosistemi urbani.
Il consumo di suolo negli ecosistemi urbani va dunque azzerato entro il 2030, non solo per spingere verso la rigenerazione urbana e per consentire la mitigazione dei rischi naturali entro strategie di adattamento al cambiamento climatico, ma anche per evitare, all'indomani della scadenza del 31/12/2030, di incorrere in nuove infrazioni comunitarie.
Nel position paper il Gruppo 183 individua alcune misure prioritarie che dovranno essere adottate allo scopo di evitare che la crescita urbana si traduca in moltiplicazione dei rischi idraulici e idrogeologici.
Se ne parla da decenni.
Almeno a 15 anni fa risale la notizia di un disegno di legge sul contrasto al consumo di suolo, prossimo a essere discusso in Parlamento.
Da allora ce ne sono stati diversi altri, sempre fermi nei cassetti delle commissioni parlamentari. L’ultimo è il disegno d’iniziativa dei senatori Irto e Rossomando, comunicato alla presidenza del Senato il 13 marzo 2016.
Tutti affrontano il tema, con maggiore o minore decisione, ma sempre con molta prudenza, dal versante urbanistico, con una sigla comune non scevra da ambiguità: passare dalla nuova urbanizzazione alla rigenerazione urbana.
Poi arrivano le statistiche. Ultimo il rapporto ISPRA 2025: ci dice che il consumo di suolo, nonostante le più o meno velleitarie leggi regionali, galoppa in tutto il paese: 83,7 kmq in più nel solo 2024.
Nel 2024 le nuove costruzioni hanno coperto aree a pericolosità idraulica elevata (4,58 kmq) e media (13,03 kmq), a pericolosità da frana molto elevata (0,50 kmq), elevata (0,85 kmq) e media (1,85 kmq). In evidente contrasto con le indicazioni dei piani stralcio adottati dalle diverse Autorità di Bacino ai sensi dell’art. 67 del codice dell’ambiente, che nelle aree a rischio R4 ed R3 non consentono, in linea di massima, interventi con consumo ulteriore di suolo.
È evidente l’insufficienza del quadro normativo che – secondo le declaratorie di tutte le leggi urbanistiche regionali – dovrebbe frenare il consumo di suolo: non vi riesce neanche ora che il contenimento del consumo di suolo dovrebbe essere facilitato dal perdurante decremento demografico. E cresce il suolo consumato in un anno da ogni abitante.
Nel frattempo si è affrontata la questione su versanti diversi.

Già l’art. 67, comma 6 del codice dell’ambiente assegnava ai piani stralcio di bacino il compito di individuare infrastrutture e manufatti che determinano il rischio idrogeologico e impegnava le regioni a stabilire misure di incentivazione per le rilocalizzazioni.
Nel 2016 il testo unico per l’Ambiente viene integrato con l’art. 72 bis, che istituisce un capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Ambiente per il finanziamento della rimozione o demolizione di immobili abusivi in aree a rischio.
Di entrambi i provvedimenti non risultano applicazioni significative. Ciò vale anche per il riordino del vincolo idrogeologico enunciato dall’art. 56, che dovrebbe competere alle regioni, in quanto titolari delle funzioni di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267. La situazione è cristallizzata al 1923.
Molto si è mosso invece in Europa.
Al 2021 risale la ‘Strategia UE per il suolo al 2030’, che si pone l’obiettivo di ridurre il consumo netto di suolo entro il 2030, al fine di dare un contributo misurabile all’obiettivo UE del 2050.
Sull’onda del Green New Deal votato nel 2020 dal Parlamento europeo, nel codice dell’ambiente viene inserito nel 2021 l’art. 57 bis, che istituisce il CITE (Comitato interministeriale per la transizione ecologica), con il compito di approvare il Piano per la transizione ecologica e la sicurezza energetica. Il piano ha lo scopo di coordinare le politiche e le misure di incentivazione nazionali ed europee in varie materie, tra le quali il contrasto del dissesto idrogeologico e del consumo di suolo.
Il piano è approvato dal CITE l’8 marzo 2022.
Secondo il piano è fondamentale prendere atto che consumo di suolo e dissesto idrogeologico sono strettamente connessi tra di loro e ai cambiamenti climatici e che nel territorio italiano, molte problematiche connesse al consumo di suolo, al dissesto e all’adattamento dei cambiamenti climatici sono riscontrabili anche in relazione alla dinamica e morfologia evolutiva dei corsi d’acqua. Per minimizzare queste dinamiche distruttive è necessario da un lato adottare obiettivi stringenti di arresto del consumo di suolo, fino a un suo azzeramento netto entro il 2030, dall’altro migliorare sensibilmente la sicurezza del territorio e delle comunità più vulnerabili, al fine di tutelare il paesaggio e il patrimonio storico e artistico del Paese.
A giugno 2024 è stato approvato il regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura, entrato in vigore nell’agosto successivo. Punta al recupero a lungo termine e duraturo della biodiversità e della resilienza degli ecosistemi in tutte le zone terrestri e marine degli Stati membri attraverso il ripristino degli ecosistemi degradati. Almeno il 20% delle zone terrestri e il 20% di quelle marine entro il 2030.
L’art. 8 obbliga gli Stati membri a provvedere affinché non si registri alcuna perdita netta della superficie nazionale totale degli spazi verdi urbani né di copertura della volta arborea urbana nelle zone di ecosistemi urbani determinate a norma dell’articolo 14, paragrafo 4, rispetto al 2024.
Quali siano gli ecosistemi urbani è stabilito dall’art. 14, comma 4:
Gli Stati membri determinano e mappano le zone di ecosistemi urbani di cui all’articolo 8 per tutte le loro città, piccole città e sobborghi. La zona di ecosistemi urbani di una città o di una piccola città e sobborgo comprende: a) l’intera città o piccola città e sobborgo; o b) parti della città o della piccola città e sobborgo, compresi almeno i centri urbani, gli agglomerati urbani e, se lo Stato membro interessato lo ritiene opportuno, le zone periurbane. Determinazione e mappatura degli ecosistemi urbani devono essere definite nel piano nazionale di ripristino, il cui progetto va presentato alla Commissione europea entro il 1° settembre 2026 (art. 16).
Dunque entro il 2030 dovranno essere azzerate le perdite nette di spazi verdi, almeno nei centri urbani e negli agglomerati urbani. Secondo il progetto di piano presentato al governo, gli ecosistemi urbani coincidono con l’intero territorio comunale di tutti i Comuni grandi e medi del Paese. In essi la curva del consumo di suolo tracciata da ISPRA dovrà svilupparsi più o meno secondo il seguente andamento.

Rielaborazione del grafico fig. 1 – rapporto ISPRA 2025.
Dal 1° gennaio 2031 gli Stati membri conseguono una tendenza all’aumento della superficie nazionale totale degli spazi verdi urbani, compreso, mediante l’integrazione di spazi verdi urbani negli edifici e nelle infrastrutture, nelle zone di ecosistemi urbani.
Nel 2025 viene infine approvata la direttiva (UE) 2025/2360 sul monitoraggio e la resilienza del suolo: gli Stati membri devono garantire che per ogni nuova impermeabilizzazione o rimozione di suolo siano presi in considerazione i principi di minimizzazione dell’impatto negativo sulla capacità del suolo di fornire servizi ecosistemici.
Si intrecciano ora, sull’impervio terreno della riforma del titolo V della Costituzione, le competenze delle regioni e dello Stato.
È impensabile che le norme europee non si riverberino sulle regole regionali della pianificazione territoriale e urbanistica e non siano recepite dal testo unico dell’edilizia. È inaccettabile che ancora oggi la pianificazione di bacino, del tutto slegata dalla normativa sul vincolo idrogeologico, consenta edificazioni nei termini quantitativi riportati da ISPRA nelle aree a rischio idraulico o idrogeologico elevato e molto elevato.
Per conseguire gli obiettivi richiesti dal regolamento è necessario convertire rapidamente e radicalmente l’edilizia verso la manutenzione dell’esistente e la rigenerazione urbana; ma una rigenerazione che dovrà svilupparsi esclusivamente sul già costruito, senza sottrarre neanche un metro quadrato agli spazi verdi urbani. Gli interventi di ristrutturazione edilizia, che secondo l’art. 3, comma 1, lett. d) del DPR 380/2001, comprendono demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana, subordinati, secondo l’art. 22, a mera segnalazione di inizio di attività, possono compromettere gravemente la possibilità di raggiungere l’obiettivo stabilito dal regolamento comunitario. La ristrutturazione edilizia dovrà essere consentita solo se non espande neanche minimamente le aree di sedime e le pertinenze impermeabilizzate.
La rigenerazione deve essere, ovunque possibile, fondata sul recupero di spazi verdi e blu nelle città, sulla riabilitazione dei suoli inedificati, partendo dalle pratiche evocate, tra gli altri, da Robert Macfarlane:
Gli urbanisti parlano di “riaprire” torrenti e fiumi. Intendono la pratica di dissotterrare quei corsi d’acqua, confinati in canali di scolo e gallerie, su cui sono state edificate molte città, e che continuano a scorrere invisibili nell’oscurità. Questi corpi d’acqua imprigionati sono a volte chiamati “fiumi fantasma”; al massimo se ne può sentire la voce a livello della strada, un sussurro che giunge dai chiusini o dalle griglie di scarico.[1]
La rigenerazione ha il suo punto di forza nelle operazioni di depaving, di ricostruzione del suolo vegetale, di sviluppo e conservazione della vegetazione erbacea, arbustiva ed arborea, nella restituzione delle acque invisibili alla circolazione superficiale.
È fondamentalmente una pratica urbanistica che sappia coniugare non solo il verbo dell’aggiungere volumi edificati, ma anche quello del togliere, al fine di guadagnare in termini di riduzione della congestione urbana, di mitigazione delle isole di calore, di riduzione delle piene, di maggior benessere per gli abitanti.
Le norme introdotte dal codice dell’ambiente sulla subordinazione dei piani territoriali e urbanistici ai piani di bacino non sono state efficaci, come dimostrano i dati ISPRA. Bisogna correre ai ripari, affinché le indicazioni del piano di bacino sulla inibizione del consumo di suolo nelle aree a rischio siano inderogabili sia da parte delle amministrazioni locali che dei privati. Le Regioni devono procedere al riordino del vincolo idrogeologico[2], che va applicato tenendo conto non più delle antiche perimetrazioni delle aree assoggettate, ma delle indicazioni di pericolosità e rischio derivanti dalla pianificazione di bacino, in modo che le misure di salvaguardia di cui all’art. 67, comma 1, del codice dell’ambiente siano effettivamente
[1] R. Macfarlane, È vivo un fiume? Torino, Einaudi, 2025, p. 25
[2] Nell’esercizio delle competenze a esse assegnate dall’art. 62, comma 5, del codice dell’Ambiente: le funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sono interamente esercitate dalle regioni.