Nel suo scritto dedicato a caldo alla frana di Niscemi Francesco Lettera propone una riflessione articolata sulle cause e le conseguenze del fenomeno che all'inizio di quest'anno ha sconvolto la cittadina siciliana.
Individua persistenti carenze conoscitive, che permangono nonostante ci si trovi dinanzi a un fenomeno che si era già manifestato con gravi danni nel 1997.
Evidenzia la rigidità degli strumenti di pianificazione in difesa del suolo, che da tempo avrebbero bisogno di aggiornamento, e l'obsolescenza di una normativa nazionale sui centri abitati in frana che risale al 1908.
E ancora i ritardi nell'adozione di elementari misure di prevenzione e il rinvio sine die dell'esecuzione degli ordini di demolizione degli edifici più prossimi al ciglio della frana e perciò massimamente esposti a rischio.
La frana di Niscemi del 2026
Sul disastro idrogeologico di Niscemi una premessa è doverosa: il presente studio non intende esprimere giudizi sugli elementi genetici del movimento franoso che sta scuotendo la città di Niscemi; infatti alcuni filmati ripresi da elicotteri hanno documentato un’area, di circa cinque chilometri quadrati, sconvolta da un evento catastrofico che richiede una lettura ponderata, quanto urgente, di competenza degli idrogeologici.
Il dato di fatto che non vi siano state vittime umane, ma soltanto enormi danni di carattere sociale ed anche economici, dimostra che la collettività comunale era allertata e che diversi provvedimenti cautelari erano stati presi e rispettati.
L’evento ha sconvolto tante coscienze e la solidarietà umana è unanime per la sincera vicinanza a una popolazione la cui vita è sconvolta.
Affiora una carenza di informazione non taumaturgica; da decenni sono sottovalutati gli usi irragionevoli dei fattori ambientali, con una sottovalutazione dei molteplici rischi derivanti da azioni antropiche che stanno sconvolgendo i cicli naturali dell’acqua, dell’atmosfera, del suolo, del clima; incuranti della condizione naturale del territorio, compresso fra la placca africana e quella
europea, con ampi fenomeni tettonici e sismici, con una costa resa più fragile dal cattivo uso della fascia litoranea.
Un fenomeno di area vasta
Alcune riprese aeree del territorio di Niscemi hanno evidenziato elementi di fatto che richiedono una analisi tecnica sui seguenti punti:
a) la enorme lunghezza del fronte di frana di oltre quattro chilometri e di una altezza di alcune decine di metri;
b) lungo questo fronte risulta franata la strada provinciale che si frapponeva fra il margine meridionale dell’abitato e la sottostante vallata;
c) il fronte di frana è continuo anche nei punti sopra i quali insistono aree verdi e non si rilevano edifici;
d) la frana, non solo quella che sta sbriciolando l’abitato, sembra sprofondare in un compluvio all’apparenza privo di acque correnti;
e) anche sull’altra sponda del compluvio le riprese aeree evidenziano ampie aree in frana e terreni sconvolti da fessure o rigonfiamenti.
Il dato di fatto che si rileva da tante riprese aeree dell’area, è che la improvvisa alterazione morfologica interessa anche le ampie aree a valle della zona di ciglio; su tali movimenti non dovrebbe incidere il peso delle costruzioni realizzate sul pianoro di Niscemi, ma potrebbe esserci dell’altro, fra suolo ed acquiferi sottostanti.
Un elemento da acclarare è il reticolo idrografico sotterraneo, il quale potrebbe essere interessato da fenomeni di acque subalvee, con il carattere di deflussi carsici.
L’insieme di questi fenomeni, e le opacità appena sopra affiorate, devono essere valutati da studi idrogeologici, anche per verificare eventuali non note concause naturali la cui inclusione o esclusione è di stretta competenza delle professionalità tecniche.
Va anche valutato perché le abitazioni, prossime al ciglio della frana, erano colpite da ordini di demolizione sempre rinviati, ed i motivi della non ultimazione di un necessitato Studio geologico.
La memoria storica
Il 12 ottobre 1997, nell’abitato di Niscemi si verificò un vasto movimento franoso del tipo scorrimento rotazionale che coinvolse 120 abitazioni private, provocando danni gravi agli stessi edifici privati, a strutture di servizio pubbliche, a beni storico – architettonici, infrastrutture e vie di comunicazione.
La Commissione Grandi Rischi effettuò un sopralluogo per censire ed ubicare la frana. Con Ordinanza della Presidenza del Consiglio del 29 ottobre 1997 fu disposta la nomina del Commissario delegato per attuare gli interventi di emergenza urgenti ed indifferibili finalizzati al soccorso della popolazione ed alla individuazione degli interventi necessari alla salvaguardia dell’incolumità pubblica e privata, per eliminare situazioni di pericolo.
Proprio in quella sede venne precisato che l’intero centro abitato di Niscemi ricade nel bacino del Fiume Maroglio.
Questi gli antefatti richiamati dal Decreto dell’Assessore del 4 luglio 2000 n. 298/41 appena sopra esposto in sintesi.
La funzione drenante e disperdente dei corsi d’acqua
Nelle pianure rivierasche si svolge il ritmico scambio disperdente e drenante tra corsi d’acqua, falde più superficiali latistanti al corso d’acqua.
Quasi tutte le richiamate fasi, e le loro apparenti aritmie, trovano un riscontro nella pianificazione di bacino e nella legislazione la cui efficacia è in relazione alla indotta attitudine a conformare i comportamenti della società a regole di prudenza, di prevenzione e cautela; anche in tale direzione è orientata la legislazione finalizzata ad acquisire la conoscenza di eventi ricollegabili al ciclo dell’acqua mediante l’ausilio delle scienze e delle tecnologie: geologia, idrografia, idrologia sotterranea, freatimetria, mareografia, climatologia e meteorologia, levate satellitari.
Località instabili
Niscemi è divenuto un centro abitato instabile.
In Italia il dissesto idrogeologico colpisce almeno 21.094 centri abitati instabili[1].
La delocalizzazione dei centri abitati in frana è ancora oggi disciplinata dalla vigente L.445/1908 (millenovecentootto !!).
Il fatto che anche questa legge abbia 118 anni, significa che il Paese è in enorme ritardo anche in questo settore che confluisce nella legislazione sulle acque.
Qualche accenno alla genesi della L.183/1989 va oltre l’alluvione di Firenze del 1966, che allora scosse le coscienze molto più profondamente della precedente alluvione del Polesine.
La Relazione della Commissione presieduta dall’Ing. De Marchi, istituita ai sensi della legge 27 luglio 1967 n. 632, aveva tracciato una linea di riforma non approdata integralmente nella L. 183/1989; prevedendo la istituzione di un ufficio statale, a carattere regionale, a simiglianza del Magistrato alle acque di Venezia ed al Magistrato per il bacino del Po.
La proposta non fu accolta, soprattutto dal movimento regionalista, che comunque dovette accogliere la istituzione delle Autorità nazionali di bacino, con funzioni esclusivamente programmatorie; con la riforma della L. 183 l’Italia ha anticipato la legislazione europea di ben 25 anni.
La Legge 183 del 1989
Per l’attuazione della Legge quadro sulla difesa del suolo n.183/1989, il Gruppo 183 si batte da tanti decenni, con non pochi ostacoli e distinguo dilatori.
I principi della L. 183/1989, malamente trasfusi e coordinati nel D.Lgs n. 152/2006 vanno rispettati; tutti gli amministratori comunali e regionali sono ben a conoscenza che i piani urbanistici devono essere subordinati ai Piani di bacino e ai Piani di assetto idrogeologico.
Chiunque ha avuto o ha il dovere, l’onere e il tempo, ciascuno per quanto di propria competenza, di mobilitarsi per la difesa di ogni centimetro quadrato italiano analizzato per: “territorio, suolo, sottosuolo, abitati, opere infrastrutturali”, è consapevole di quanto sia farraginosa la concretizzazione dei principi di “difesa, consolidamenti, protezione, contenimenti, risanamenti e
razionale utilizzazione del territorio” come descrivono i PAI formati e vigenti per il bacino idrografico di competenza.
Piano di bacino, Piano di Assetto Idrogeologico e Piani regolatori comunali
Nel 2004 è stato approvato Il Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) della Regione Siciliana, realizzato ai sensi dell’art.17 c.6 ter L.183/1989, dell’art.1 DL 180/98 e art.1 DL 279/2000.
Il PAI è stato aggiornato Con DPRS 06/05/2021 n. 9 – Sicilia, Approvazione delle modifiche alla Relazione generale – Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico della Regione siciliana – redatta nel 2004 e Tabella Elementi a rischio.
L’aggiornamento è avvenuto nel 2021, come sopra già riportato.
Per i movimenti legati alla instabilità delle masse superficiali sui quali si basano le metodologie dei PAI, la disposizione aggiornata così stabilisce:
L’art. 24, c. 3 aggiornato, così dispone: “Tipologia B – Presenza di fenomeni dovuti a cause geologiche endogene. Aree in cui sono stati individuati dissesti legati a cause di natura geologica quali principalmente terremoti, eruzioni vulcaniche, faglie e fenomeni di creep asismico, per le quali non è possibile una classificazione della pericolosità in quanto si tratta di movimenti non
confrontabili con quelli legati all’instabilità delle masse superficiali, sui quali invece è basata la metodologia del P.A.I. In tali aree, considerato che al momento non risultano esistere metodologie che permettano una valutazione attendibile della pericolosità, è preclusa ogni attività di trasformazione del territorio, nelle more dell’esecuzione di uno studio geologico di area vasta che
possa quindi permettere una esaustiva valutazione del fenomeno.”
Il vigente PAI ha catalogato sul territorio siciliano 3.660 frane, suddivise in quiescenti (38,66%); stabilizzate (2,38%); relitte (0,37%); attive-riattivate-sospese (58,59%).
Il PAI è formato da una Relazione Generale, e da sette Carte di fondamentale importanza perché descrivono il territorio siciliano e rilevano le fonti della “conoscenza globale dello stato di dissesto idrogeologico del territorio”.
La ripresa dei movimenti franosi
Ritornando alla presente tragedia, al 16 gennaio 2026 risalgono le prime avvisaglie della riattivazione del dissesto geologico-idraulico che sta minando la stabilità del centro abitato di Niscemi. Il 25 gennaio 2026 sul lato sud, coincidente con il ciglio del pianoro, è iniziato lo sciame franoso, trascinando in basso veicoli ed edifici e lasciandone altri in bilico ma esposti al continuo
stillicidio di eventi franosi a piccola cascata.
Resta incontroverso che il centro abitato di Niscemi, essendo esposto a continui movimenti franosi, per precauzione dovrà essere abbandonato da circa 4.000 persone; un esodo straziante.
Il PAI inattuato
Il PAI persegue gli obiettivi di conoscere, prevenire, fronteggiare, e individuare le molte forme del dissesto idrogeologico; fra questi obiettivi sono descritti quelli che ogni amministratore, ogni progettista, ogni impresa di costruzioni ed ogni cittadino deve conoscere sia quando colloca infrastrutture e edifici nel Piano regolatore generale comunale, sia quando compra o vende un immobile, sia quando lo abita.
Il PAI prevede:
a) Valutazione delle situazioni di rischio;
b) sviluppo di una politica di gestione degli scenari di pericolosità;
c) conservazione e tutela degli insediamenti esistenti;
d) tipologia dei fenomeni di dissesto presenti;
e) analisi delle criticità e fabbisogno finanziario (PAI Sicilia, Relazione
generale, pagg 1 e 2).
Al predetto elenco va aggiunto il richiamato Studio geologico di area vasta, perché ogni ritardo può amplificare i rischi insiti nella instabilità dell’area di Niscemi.
Il rischio è considerato come il prodotto di tre fattori secondo la formula “R = H + E +V”; H significa pericolosità e probabilità dell’evento; E indica gli elementi a rischio e V la vulnerabilità degli elementi a rischio; per memoria questi ultimi sono numero di perdite umane, feriti, danni alle proprietà, interruzione di attività economiche in conseguenza di determinati fenomeni naturali.
Le azioni del PAI sono di tipo:
a) “non strutturale” basate sulla regolamentazione dell’uso del territorio e sulle attività di previsione e sorveglianza;
b) “strutturale” a carattere estensivo e intensivo quali le opere di consolidamento dei versanti in frana e le opere di miglioramento della rete di drenaggio superficiale.
È evidente che nella presente situazione a idrogeologia instabile, in via di somma urgenza si attivino gli interventi non strutturali nelle aree ricadenti nei perimetri delle frane quiescenti e comunque nei perimetri delle frane attive-riattivate-sospese, per dare soccorso e sicurezza alla massa degli sfollati, con un autentico intento solidale.
Diverrà misura provvisoria ma indifferibile la cautelare restrizione dell’uso dei suoli in prossimità del ciglio della frana, non solo per motivi di pubblica e privata incolumità, ma per restituire sicurezza al nucleo dell’antico centro storico di Niscemi.
PAI, interventi strutturali e ricostruzione del reticolo idrografico minuto
Il vigente Piano regolatore generale dell’antico Comune di Niscemi ha previsto una fascia di rischio con la denominazione Zona di ciglio.
Al fine di poter azzerare la ricordata formula del rischio: “R = H + E +V”, diviene prioritario ripercorrere la idrogeologia delle aree contermini alle zone di ciglio, verificando estensione, alimentazione e sbocchi del “reticolo idrografico minuto” e dei versanti, ivi compresi l’analisi del deflusso urbano e del convogliamento delle acque piovane e delle reti fognarie.
Tuttavia restano da esplorare gli eventuali fenomeni idrogeologici nel sottosuolo di Niscemi e nei circa cinque chilometri quadrati dello sconvolgimento del territorio.
Per una nuova Variante del PAI
Diviene indispensabile che l’Autorità di bacino della Sicilia disponga una specifica variante, come è consentito dagli artt. 65 (Piano di bacino) e 67 (PAI e piano stralcio) D. Lgs n. 152/2006), per indagare e individuare le cause dello “scorrimento rotazionale” che sta sconvolgendo sia Niscemi che l’intero Paese, nonché per realizzare il pur previsto Studio geologico di area vasta, che non è
un mantra ma un obbligo ex lege.
La estrema urgenza di indagare e scoprire le autentiche cause dello sconvolgimento franoso di Niscemi, è indispensabile per poter spendere nella direzione giusta le enormi risorse economiche che saranno necessarie per progettare opere di consolidamento; nella consapevolezza che si dovrà lottare per evitare i tempi lunghi delle fasi di realizzazione.
Ora è indispensabile conoscere le cause del disastro, anche per ricercare o escludere eventuali responsabilità, pubbliche e private.
È anche maturo il tempo non solo per aggiornare i procedimenti sulla delocalizzazione dei centri abitati ancora dominati dalla L. 445 del 1908 e per attribuire tali competenze alle Autorità di bacino idrografico, l’unica amministrazione pubblica dotata di valide professionalità ingegneristiche e
idrogeologiche, ma anche per prevedere piani di recupero del patrimonio edilizio esistente, al fine di non sradicare le popolazioni le cui abitazioni sono coinvolte da eventi idrogeologici e tettonici, sempre prevedibili nel tormentato territorio italiano.
Il Gruppo 183 darà i suoi contributi tecnici ed anche di natura giuridica.
[1] Si richiamano alcune precedenti ricerche, F. Lettera, Centri abitati e infrastrutture su territori in frana: strategie di sicurezza, Rivista amministrativa della Repubblica Italiana, fasc. 9-10 del 2012, § 1.2; F. Lettera, Le inondazioni: il rischio di alluvione. Direttiva 2007/60 e D.Lgs n.49/2010 Rivista amministrativa della Repubblica italiana 2013; F. Lettera, Subsidenza: uso dei suoli e delle acque, Rivista amministrativa dele Repubblica italiana, 2014. Sulla perdurante assenza di un coordinamento tra L. 183/1989 e il RD n. 3267/1923 in materia di vincolo idrogeologico, F. Lettera, Il vincolo idrogeologico, Nuovo diritto agrario n.1/1990; F. Lettera, I problemi giuridico-amministrativi della difesa del suolo, in Gruppo 183, 3.12.2010.