Associazione per la difesa del suolo e delle risorse idriche

IL REIMPIEGO DELLE ACQUE REFLUE IN AGRICOLTURA. DALLA NORMATIVA EUROPEA AL (QUASI) DECRETO ITALIANO.

La nota di De Nardo mette evidenza quelle che saranno alcune questioni dirimenti per una opportuna ed efficace applicazione dello schema di regolamento sull’uso delle acque reflue approvato dal Consiglio dei ministri il 5 novembre 2025

Viene notato che lo schema italiano è più complesso dello schema prospettato dal Regolamento dell’Unione Europea. Così oltre al punto di conformità, che dovrà garantire un adeguato sistema di controllo e monitoraggio, vengono individuati diversi punti di consegna tra le parti interessate; alla consultazione delle parti viene sostituito il coinvolgimento attivo; la stessa autorizzazione dell’autorità competente (Regione) non è preceduta dalla consultazione delle altre autorità competenti, ma è subordinata al rilascio di altrettanti pareri vincolanti.

Altra questione sarà la verifica della convenienza economica dello sfruttamento delle acque reflue rispetto alle fonti tradizionali e la ripartizione dei costi tra il gestore dell’impianto di trattamento e il gestore dello stoccaggio e distributore. Infatti se è stabilito che il primo deve fornire acqua opportunamente trattata al distributore, senza oneri, si aggiunge “salvo i casi in cui … siano richiesti valori limiti più restrittivi … o in caso di emergenza idrica”.

Non a caso, in occasione della campagna di consultazione pubblica sulla bozza del DPR sul Regolamento delle acque reflue affinate promossa dal MASE, le osservazioni più preoccupate sono venute dall’ANBI (Associazione Nazionale delle Bonifiche).

Nel 2020 l’Unione europea ha regolamentato il riutilizzo delle acque reflue urbane affinate per consentire agli Stati membri di contrastare l’esaurimento delle riserve d’acqua dolce dovuto all’agricoltura e allo sviluppo urbano (regolamento UE 2020/741).

Non c’è dubbio alcuno sull’interesse dei governi nazionali e regionali a muoversi di corsa per tradurre la norma europea in uno strumento operativo efficace per rimediare alla scarsità d’acqua e al deterioramento delle risorse idriche. Più fretta di tutti dovrebbero avere i governi dell’area mediterranea, ove più inquietanti sono le prospettive di siccità e desertificazione. Secondo le stime di Utilitalia, dai soli impianti di depurazione maggiori (112 su 2.300) si potrebbero recuperare 2,3 miliardi di mc. di acqua all’anno, volume tutt’altro che trascurabile.

Invece le cose stanno diversamente, almeno in Italia. Il decreto di recepimento del regolamento europeo è rimasto a lungo bloccato, come già denunciava sul “Domani” del 15 settembre 2025 un impeccabile articolo di Edoardo Zanchini: non deve essere così grave la siccità in Italia se da due anni è fermo nei cassetti dei ministeri un decreto che dovrebbe consentire finalmente di utilizzare acqua pulita, di cui disponiamo in abbondanza, ma che buttiamo a mare.

Poi finalmente qualcosa si è mosso e il 5 novembre 2025, dopo 5 anni e 5 mesi dall’entrata in vigore del regolamento europeo, il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare lo schema di un regolamento che dovrà poi essere adottato definitivamente con decreto del Presidente della Repubblica.

Con il decreto che verrà dovrebbero dunque annullarsi i margini di incertezza sulle responsabilità delle procedure e sul rispetto dei limiti di contaminazione per gli usi irrigui (ma anche per le diverse categorie di riuso – industriale, civile – a cui si è voluto estendere la bozza di decreto italiana).

La domanda principale è ora: si riuscirà davvero con questo regolamento a ottenere in tempi ragionevoli il recupero di significative quote delle acque depurate, tali da limitare, come chiede l’UE, l’estrazione dai corpi idrici superficiali e sotterranei, riducendo l’impatto degli scarichi di acque reflue trattate nei corpi idrici, favorendo il risparmio idrico mediante il riutilizzo delle acque reflue urbane e garantendo nel contempo un elevato livello di protezione dell’ambiente (reg. 2020/741, punto 2 della premessa)? In funzione di tali obiettivi sarebbe necessario prioritariamente creare le condizioni perché chi è interessato a utilizzare acqua per le colture (è il capitolo di maggiore rilevanza, visto che l’uso irriguo incide per oltre il 50% sui consumi idrici) trovi la convenienza a ricorrere alle acque affinate piuttosto che a quelle prelevate da sorgenti, pozzi e corpi idrici superficiali.

Occorre dunque favorire la realizzazione degli impianti di affinamento delle acque in uscita dai depuratori, la costruzione dei collettamenti, delle vasche di accumulo, delle reti di distribuzione fino alle utenze finali. E occorre far leva su chi è interessato a incrementare le attuali disponibilità idriche nelle reti irrigue preesistenti o in nuovi distretti.

Per i gestori del servizio idrico integrato si tratta di investire capitali per l’affinamento di acque che oggi buttano semplicemente nei fiumi o a mare, senza costi e preoccupazioni. Una volta trattate, queste acque devono essere vendute all’utilizzatore. Lo schema europeo è chiaro:

Insomma chi si occupa del trattamento deve fornire acqua pulita all’utilizzatore, con qualità verificata nel punto di conformità attraverso un adeguato sistema di controllo e monitoraggio. Chi invece distribuisce l’acqua affinata non dovrebbe avere altro onere che quello di pagare la fornitura (visto che l’acqua è pulita al punto di consegna). L’elaborazione del piano di gestione dei rischi viene affidata, a seconda dei casi, a una delle parti responsabili, che consulta tutte le altre. Lo schema italiano è, come d’abitudine, più complesso: oltre al punto di conformità vengono individuati diversi punti di consegna tra le parti interessate; alla consultazione delle parti viene sostituito il coinvolgimento attivo; la stessa autorizzazione dell’autorità competente (Regione) non è preceduta dalla consultazione delle altre autorità competenti, ma è subordinata al rilascio di altrettanti pareri vincolanti. Il trionfo delle burocrazie.

A prescindere dalle complicazioni burocratiche, è evidente che il meccanismo funziona se il costo dell’acqua affinata è non superiore a quello delle acque provenienti da derivazioni o emungimenti da corpi idrici. Sarebbe infatti difficile convincere l’imprenditore agricolo (utilizzatore finale) a irrigare il proprio fondo con acque provenienti dalla depurazione (con gli inevitabili pregiudizi sulle ‘acque di fogna’) a un prezzo maggiore di quello pagato da chi utilizza acque convenzionali.

Tra prevedibili complicazioni burocratiche e la mancanza di qualsiasi valutazione sulla sostenibilità economica dei processi, resta forte il dubbio che con la regolamentazione italiana non si riuscirà a ottenere nessun risultato concreto in termini di riutilizzo. Malinconicamente la bozza di decreto si chiude con la solita clausola di invarianza finanziaria: dall’attuazione del regolamento non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (art. 21). Come se per la realizzazione delle infrastrutture necessarie per il riutilizzo, e per la loro gestione, si potesse contare esclusivamente sulle tasche degli utilizzatori.

La malinconia è un sentimento contagioso, arriva ad attaccarsi perfino alle massime autorità impegnate nel contrasto all’inquinamento. E allora non meraviglia che in un’intervista a Sole 24 ore (6 gennaio 2026) il Commissario straordinario unico per la depurazione e il riuso delle acque reflue prof. Fatuzzo dichiari: il mio mandato, su mia stessa richiesta, è stato ampliato con la delega al riuso delle acque reflue, obiettivo che sto cercando di perseguire malgrado il divieto di gravare sulle finanze pubbliche che lo rende di difficile attuazione. La lentezza ha comunque i suoi vantaggi, che basta saper cogliere. Nei cinque anni e mezzo occorsi per (quasi) recepire il regolamento sul riuso delle acque affinate, il quadro normativo europeo si è arricchito con la direttiva 2024/3019, approvata il 27/11/2024. Se il regolamento del 2020 si limitava a stabilire le prescrizioni minime applicabili sull’utilizzo sicuro delle acque affinate nel quadro di una gestione integrata delle risorse idriche (art. 1), con il semplice e non perentorio obiettivo di incoraggiare l’utilizzo sostenibile dell’acqua (punto 44 della premessa), la direttiva, in nome del contrasto all’inquinamento, impone obblighi e scadenze (con le ovvie procedure di infrazione agli Stati inadempienti): entro il 2033 dovranno essere approvati piani integrati di gestione delle acque reflue urbane e dovrà essere attivato il trattamento terziario (che in sostanza coincide proprio con l’affinamento) su almeno il 30% degli impianti di depurazione con più di 150.0000 abitanti equivalenti. La Direttiva pretende ora che gli Stati membri promuovano sistematicamente il riutilizzo delle acque reflue trattate … specialmente nelle zone soggette a stress idrico (art. 15). Ed è evidente che per promuovere sistematicamente il riutilizzo non c’è altra strada, nell’urgenza che pretendono le strategie di adattamento al cambiamento climatico nelle aree a rischio di siccità, che facilitare al massimo le procedure occorrenti per l’attivazione degli impianti e soprattutto individuare le fonti di finanziamento occorrenti. Altro che clausola di invarianza finanziaria!

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